Luca Rossi commenta su Diritto Bancario la disposizione in materia di partnership trasparenti contenuta nella Delega per la Riforma fiscale evidenziando come tale norma non sia finalizzata e non dovrebbe, pertanto, essere utilizzata per introdurre modifiche al regime fiscale degli OICR esteri costituiti sotto forma di partnership. Peraltro, in assenza di modifiche al regime fiscale degli OICR “domestici”, una simile modifica produrrebbe l’effetto – certamente non auspicabile e in contrasto con gli stessi principi direttivi della Delega – di creare una ulteriore discriminazione tra OICR italiani e OICR esteri. Viceversa, al fine di dare attuazione al principio della Delega che richiede di adeguare il diritto tributario nazionale ai principi comunitari, il legislatore delegato dovrebbe introdurre le modifiche necessarie affinché vengano eliminate le discriminazioni che ancora penalizzano i fondi extra-UE che percepiscono redditi di fonte italiana ovvero i soggetti residenti che intendano investire nei predetti OICR extra-UE.

Luca Rossi e Antonio Privitera analizzano il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR percepiti da persone fisiche residenti anche alla luce dell’affrancamento dei maggiori valori previsto dalla Legge di Bilancio 2023.Stefano Massarotto si occupa del regime regolamentare e fiscale delle cripto-attività e dei non-fungible token anche in considerazione delle novità della legge di Bilancio 2023 che introduce una disciplina uniforme ai fini delle imposte sui redditi, del monitoraggio fiscale, nonché ai fini dell’imposta di bollo e dell’IVAFE.

Luca Rossi, Marina Ampolilla e Michele Babele in un articolo pubblicato su Bollettino Tributario n. 7/2023 esprimono alcune considerazioni a commento della Risposta n. 256 del 17 marzo 2023 circa i requisiti che le partecipazioni al capitale sociale di società estere devono possedere al fine di applicare ai relativi proventi il medesimo regime fiscale applicabile agli utili distribuiti da società residenti in Italia.In particolare, l’interpretazione adottata dall’ Agenzia delle Entrate secondo cui il rendimento delle azioni estere deve essere interamente correlato ai risultati dell’emittente parrebbe essere in contrasto con la libera di circolazione dei capitali, sancita dall’art. 63 del TFUE, e con lo spirito della Direttiva 2011/96/UE nonché rispetto al tenore letterale delle norme di riferimento.

In un articolo pubblicato su Diritto Bancario, Luca Rossi commenta la nuova normativa in materia di Investment Management Exemption contenuta nella bozza di Legge di Bilancio per il 2023. La nuova norma è da accogliere con favore in quanto, intervenendo sulla nozione di stabile organizzazione, cerca di eliminare le aree di incertezza interpretativa al fine di favorire la localizzazione in Italia degli asset manager dei fondi esteri. Tuttavia, se davvero il legislatore intende dare un impulso all’industria del risparmio gestito attraendo l’investimento in Italia dei fondi esteri bisognerebbe riformare anche il trattamento fiscale riservato ai dividendi e alle plusvalenze di fonte italiana conseguiti da fondi esteri extra UE equiparandolo a quello applicato agli OICR nazionali e comunitari. La necessità di eliminare tale discriminazione, ormai chiaramente rilevata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, è diventata improcrastinabile.